05 febbraio 2014

Condono edilizio: Preservare il territorio siciliano oppure snellire le pratiche giacenti? La politica deve scegliere. Noi abbiamo la risposta, e tu?


Sono certo che la domanda suonerà retorica alle vostre orecchie eppure, la politica ci ha insegnato che nulla è scontato. L'ennesina riprova arriva puntuale quando si parla di "condono edilizio" quindi di circa trentamila pratiche bloccate e quindi circa trentamila voti. Nel video Giampiero Trizzino, portavoce del M5S all'ARS e presidente della commissione ambiente e territorio, spiega il "problema" (creato ad arte) interpretativo della legge e ci lascia con il fatidico interrogativo: "La politica deve decidere se tutelare l'ambiente o tutelare lo snellimento delle pratiche di condono".


I FATTI - Come ci spiega Giorgio Ciaccio (portavoce M5S all'ARS) "è stata diramata una circolare dell'Assessore Lo Bello che, di fatto, allarga l'ultima sanatoria edilizia anche alle aree a vincolo relativo (per intenderci: aree soggette a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, ecc...). Per fare questo hanno utilizzato un semplice parere del CGA reso all'interno di un ricorso per una VERANDA!"

PER COMPRENDERE MEGLIO - Giampiero Trizzino ha manoscritto un testo per comprendere meglio la situazione, le conseguenze e i possibili rimedi da prendere. Nel testo si legge, tra le altre cose: Ma cosa accade quando il legislatore introduce una sanatoria? L'intervento di una sanatoria, cancella il reato, le sue conseguenze penali ed ovviamente quelle amministrative, ovvero l'ordine di demolizione. Ad un tratto tutto diventa legittimo! Basta pagare una oblazione. Superfluo ricordare che l'abuso edilizio è un reato passibile di ammenda e detenzione (TU 380/2001 - art. 44).

LA CONTESA - Scrive Trizzino: "il primo condono edilizio (Legge 47/1985) è stato recepito dalla Legge regionale 37/1985, [..] il cui art. 23 individua i criteri della sanatoria. Ad oggi la legge in parola resta l'unica normativa regionale." Allora dove sta il problema?
"L'ultimo condono edilizio (Legge 326/2003) - continua Trizzino -  è stato attuato in Sicilia dal solo art. 24 della Legge regionale 15/2004. E' l'art. 32 della legge nazionale a dettare condizioni, limiti e modalità di rilascio del titolo abilitativo, in particolare sono i commi 25, 26, 27 e 43. Sulla loro interpretazione è intervenuta (più volte) la Corte di Cassazione (C. Cass. sentenze nr. 48956/2004; 33297/2005; 45242/2007; 37273/2008; 24647/2009) la quale ha chiarito che (diversamente dai primi due condoni) sono esclusi da sanatoria tutti gli immobili costruiti ex novo non solo nelle aree in cui insiste un vincolo di inedificabilità assoluta (ad esempio, la fascia costiera entro i 300 metri dalla linea di battigia o le fasce  di rispetto dei boschi), ma anche in quelle aree in cui grava un vincolo di inedificabilità relativa (ad esempio, i vincoli a tutela del paesaggio o quelli per dissesto idrogeologico); ha inoltre precisato che per queste ultime gli unici interventi sanabili sono quelli di edilizia minore, ovvero: il restauro , il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria; per i quali tra l'altro è comunque necessario il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo (ad es empio, la Soprintendenza o il Genio civile). Pertanto il parere sfavorevole preclude il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. 
In Sicilia ci si è chiesti, quindi, se la legge nazionale deve essere calata a livello regionale nella sua interezza, oppure se sono ancora applicabili le prescrizioni di cui all'art. 23. Nel primo caso, la sanatoria non opererebbe nelle zone vincolate, qualunque esse siano (fatte salve le opere di edilizia minore presenti su aree a vincolo relativo); nel secondo caso, invece, la sanatoria potrebbe applicarsi nelle aree a vincolo relativo, ma non anche in quelle sulle quali insiste un vincolo assoluto."
Riassumendo in parole spicciole possiamo sintetizzare la vicenda dicendo che l'ultimo condono edilizio nazionale ha esteso la salvagiardia del territorio anche alle aree soggette a vincoli relativi mentre a livello regionale si vuol fare questo ragionamento: "siccome siamo a statuto speciale recepiamo l'ultimo condono ma manteniamo l'articolo 23 dell'ultima legge regionale che prevede la possibilità di sanare gli immobili che ricadono in zone soggette a vincolo relativo".

COME CORRERE AI RIPARI - Il Movimento 5 Stelle ha presentato un Disegno Di Legge (il 696) che verrà discusso la settimana prossima presso la IV commissione del Parlamento Siciliano e che dovrebbe servire a sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità interpretativa, allontanando una volta e per tutte il pericolo di colpi di spugna sugli abusi edilizi in Sicilia. Non per nulla Trizzino lo ha definito semplicisticamente “ammazzasanatorie”.

COSA PUOI FARE - Di seguito ecco alcuni link per informarti e condividere l'informazione in rete o mezzo stampa. È importantissimo che tutti sappiano la gravità e l'impellenza della situazione:

1 commento:

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